I periodi di reperibilità obbligano il lavoratore a restare fisicamente sul luogo di lavoro, anche senza prestare attivamente servizi pertanto devono essere qulificati come orario di lavoro e deve essere regolarmente retribuiti.
Con l’Ordinanza n.10648 del 23 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale i periodi di “reperibilità” con permanenza presso la struttura, devono essere qualificati come orari di lavoro e come tali devono essere regolarmente retribuiti.
Nel caso di specie un lavoratore aveva chiesto il pagamento come lavoro straordinario delle ore di disponibilità eccedenti l’orario normale, calcolato includendo anche le assenze per le ferie e le malattie.
La Cassazione ha affermato pertanto che il mero obbligo di permanenza presso la struttura rende il periodo qualificabile come orario di lavoro e pertanto deve essere retribuito.
La decisione rappresenta un rafforzamento delle tutele dei lavoratori, in cui spesso si tenta di distinguere tra il tempo effettivo di lavoro e il tempo di disponibilità, con questa pronuncia la distinzione ha meno efficacia, la mera disponibilità con obbligo di permanenza è sufficiente per poter qualificare il tempo come lavorativo.
Al fine di poter dimostrare di essere rimasti a disposizione dell’azienda è necessario raccogliere prove o con testimoni o in base ai turni, le convocazioni di reperibilità e l’obbligo di presenza.
Il datore pertanto non può giustificare la mancanza della retribuzione sostenendo che non vi è stato intervento, ossia una prestazione attiva di lavoro per la società presso la quale il soggetto presta la propria opera, la giurisprudenza nega tale distinzione, sia dell’U.E. che la Cassazione unanimamente.
Avv.Marco Zarra

