Il rilievo dell’insussistenza del fatto nel “licenziamento economico”

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La Suprema Corte con sentenza del 9 luglio 2025 ha statuito che si ha la reintegra del lavoratore dopo il licenziamento soltanto nel caso in cui vi siano vizi molto gravi che investano il “nucleo” della scelta imprenditoriale. 

Nei licenziamenti “economici” si ha la reintegra non per ogni errore o carenza ma il motivo economico adottato deve risultare da una motivazione del tutto incongrua e ingiustificata. 

Il vizio non deve essere nella mera omissione procedurali o formali ma devono essere errori di impatto significativo come se l’azienda ha dichiarato una falsa ristrutturazione economica o se non vi è alcun elemento concreto che possa giustificare la scelta economica invocata. 

Il giudice deve analizzare la documentazione e dopo attenta analisi può disporre o meno la reintegra del lavoratore. 

Con la sentenza n.18804/2025 della Cassazione Sezione Lavoro, viene ribadito che non ogni vizio giustifica la reintegrazione, ma soltanto quelli che investono il nucleo della scelta imprenditoriale, è rinforzato l’onere probatorio a carico del datore in tema di fatto economico, viene offerto al lavoratore la possibilità di impugnare efficacemente l’atto di recesso anche nella fase sommaria, se emergono profili di insussistenza del fatto. 

Avv.Marco Zarra