Trasferimento per incompatibilità ambientale

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Nel caso di incompatibilità ambientale, ovvero se per situazioni legate al lavoro o per cause esterne diventa impossibile o difficile la permanenza in quel luogo può essere disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Con sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025 il Tribunale del lavoro di Milano ha respinto una richiesta di accertamento d’illegittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale, oltre che per conseguente demansionamento, dichiarando legittimo il trasferimento e l’insussistenza di qualsiasi discriminazione.

La particolarità del caso è la seguente: una lavoratrice, che già aveva iniziato un processo per asserito mobbing e straining (e cioè stress sul lavoro provocato da comportamenti ostili), ha iniziato un nuovo processo il giorno prima della sentenza sulla precedente causa, fondando gli asseriti mobbing e straining anche per la seconda causa sul trasferimento per incompatibilità ambientale. Il caso vuole però che, con la prima sentenza, il Tribunale ha accertato che non c’erano stati né mobbing né straining e così il secondo giudice, chiamato per opporsi al trasferimento per gli stessi motivi, ha riaffermato quel che poco prima era stato già accertato dallo stesso Tribunale, e cioè la mancanza di mobbing e straining.

È rimasta l’opposizione al trasferimento per mancanza di giustificazione. Il problema si è quindi concentrato su quello se sia legittimo trasferire un lavoratore che si trovi in situazione di “incompatibilità ambientale” per evitare che l’incompatibilità finisca per danneggiare l’organizzazione ed il lavoro, oltre che gli stessi lavoratori che si trovino nella stessa situazione d’incompatibilità.

Il caso prospettato è non di trasferimento da un’unità produttiva ad altra in base all’ art. 2103 c.c., ma di spostamento da un posto all’altro anche se genericamente nella stessa unità produttiva. Sono stati eccepiti vari motivi: innanzitutto il fatto che la ricorrente fruiva dei benefici di cui alla L. 5 febbraio 1993, n. 104 per assistenza alla madre, ma nella specie non c’era una situazione in qualche modo tutelata da questa legge; inoltre, è stata eccepita la discriminazione, che prescinde dal tipo di spostamento, come ne prescinde la motivazione dell’incompatibilità ambientale; infine la ricorrente ha eccepito che lo spostamento avrebbe comportato demansionamento in violazione dell’art.2133 c.c.

Il Tribunale di Milano ha affermato che lo spostamento per incompatibilità ambientale era legittimo, non violava la L. 104/1993, non era discriminatorio e non comportava mansioni inferiori.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel lavoro privato non è previsto nelle leggi e di solito nemmeno nei contratti collettivi, ma disciplinato dalla giurisprudenza con principi ed orientamenti consolidati; ugualmente non è previsto nelle leggi per il lavoro pubblico contrattualizzato, salvo qualche eccezione come la scuola; è previsto invece con norme speciali per i non-contrattualizzati, come magistrati e polizia. Comunque, anche gli orientamenti giurisprudenziali recepiscono in genere i principi del pubblico impiego.

Si ha incompatibilità ambientale quando, per situazioni legate all’ambiente di lavoro o anche all’esterno ma con riflessi per il lavoro, diventi difficile o addirittura impossibile lavorare normalmente. Di solito, quindi, si creano situazioni non suscettibili di sanzioni disciplinari, per cui l’unica soluzione è un trasferimento che però non ha natura disciplinare, di cui pertanto non si applicano condizioni e limiti, ma tutto è lasciato alla discrezionalità contrattuale in base al diritto comune. Si possono creare situazioni molto varie, difficilmente classificabili: in linea di massima si possono distinguere i casi in cui l’incompatibilità si crea all’interno, per conflitti fra dipendenti o di un solo dipendente nei confronti degli altri o dei gerarchicamente superiori; ci possono essere però casi d’incompatibilità esterna, quando si crei un conflitto con soggetti o fatti estranei ma che influiscono sul lavoro, come per i magistrati e polizia. È ritenuto legittimo il trasferimento per risolvere la conflittualità sorta con altro dipendente anche in ambito extra-lavorativo, che determini disservizi all’interno dell’unità produttiva. Anche l’ambiente da considerare può essere vario: può essere costituito dall’unità produttiva, magari considerando anche le sue dimensioni, ma può essere costituito dall’intera azienda/amministrazione o parte di essa.

Può causare incompatibilità ambientale anche una personale attività extra-lavorativa, ritenuta nociva per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, come l’accesso al computer d’ufficio per visitare siti pornografici (Cass. civ., Sez. lavoro, 27 gennaio 2017, n. 2143, in Lav. giur., 2017, n. 5, 501), in tali casi il giudice ritiene legittimo il trasferimento del lavoratore.

 

Avv. Marco Zarra